Regolamento

Art. 1
(COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE)

  1. Ai sensi dell’articolo 76, comma l, lettera c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in seguito denominato “decreto legislativo”) e del decreto direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituita la Commissione di Certificazione presso il Dipartimento SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA FORMAZIONE dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (in seguito denominata “Commissione”), composta come dal richiamato decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed eventuali successive integrazioni/modifiche di volta in volta tempestivamente comunicate all’Autorità competente.
  2. La Commissione è supportata da una o più Commissioni istruttorie, come da convenzioni da stipulare con UNIPROF Consorzio, come previsto dalla normativa per le convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi. Compito di dette Commissioni è quello di svolgere le attività istruttorie, preliminari alle attività di certificazione degli schemi contrattuali, e di garantire un’assistenza attiva alle parti negoziali e alla Commissione di certificazione.
  3. In relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, il Presidente della Commissione può costituire una o più sotto-Commissioni di certificazione, nominando i relativi membri ordinari e supplenti per i casi di assenza o impedimento.
  4. Alle riunioni della Commissione e delle sotto-Commissioni, a titolo meramente consultivo, possono partecipare tutte le Autorità pubbliche che abbiano ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. A tale fine, la prima seduta della Commissione o delle sotto-Commissioni non può avvenire se non sono trascorsi almeno tre giorni liberi dall’inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione o sotto-Commissioni va data puntuale informazione nella comunicazione di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo.
  5. La Commissione nomina al proprio interno il Vice Presidente scelto tra i Commissari ed il Segretario scelto fra tutti i membri della Commissione. Al Segretario è affidato il compito di assicurare il coordinamento ed il buon andamento dei lavori della Commissione e delle eventuali sotto-Commissioni.

Art. 2
(SEDE)

  1. La Commissione ha sede presso il Dipartimento Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma.
  2. Al fine di realizzare il miglior funzionamento della Commissione, le riunioni e le delibere della Commissione possono svolgersi anche in forma telematica, in collegamento audio e/o in videoconferenza. Il Presidente procederà con le modalità volta per volta ritenute più opportune e senza formalità, alla convocazione della Commissione o delle Sotto-Commissioni.

Art. 3
(SOTTO-COMMISSIONI E COMMISSIONI ISTRUTTORIE)

  1. Ciascuna sotto-Commissione ha compiti autonomi di certificazione e si compone di almeno tre membri tra quanti indicati nel decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed eventuali successive integrazioni/modifiche. E’ presieduta dal Presidente della Commissione di Certificazione o da suo delegato.
  2. La Commissione istruttoria ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; provvede in particolare all’esame delle istanze assegnatele a tal fine dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione o sotto-Commissioni. La Commissione istruttoria può altresì essere incaricata dal Presidente della Commissione di Certificazione di espletare una informate audizione delle parti, ove necessario, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, redigendone verbale, appositamente sottoscritto dalle parti, e riferendone per i seguiti in Commissione.
  3. In ogni caso, la Commissione di Certificazione o sotto-Commissione istruiscono la pratica e deliberano in maniera autonoma e non risultano in alcun modo vincolate dall’attività svolta dalle Commissioni istruttorie. La Commissione di Certificazione o sotto-Commissione ha il potere di prestare attività di consulenza e di assistenza di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 276/2003.

Art. 4
(SUPPORTI TECNICI)

  1. La Commissione di certificazione o sotto-Commissioni si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dal Dipartimento Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nella misura e della qualità necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di legge. Le riunioni della Commissione o sotto-Commissione si svolgono in orari compatibili con gli orari di servizio del Dipartimento Scienze e Tecnologie della Formazione
  2. La Commissione istruttoria si avvale presso la propria sede dei supporti tecnici e logistici idonei, nella misura e della qualità necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati. In particolare: idoneo locale per le riunioni e le audizioni; responsabile organizzativo e personale amministrativo; apparecchiature ed impianti informatici, telefonici e di riproduzione e relativi collegamenti, accessi e programmi.

Art. 5
(VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE)

  1. Ai fini della validità delle sedute della Commissione o delle sotto-Commissioni di certificazione è richiesta, per ogni procedimento di certificazione, la presenza del Presidente o di suo delegato e di almeno 2 (due) ulteriori membri.
  2. In caso di assenza o impedimento oggettivo del Presidente della Commissione, non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui ali’ art. 78, comma 2, lett. b) del decreto legislativo e di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del presente regolamento, la Commissione è presieduta da altro membro delegato dal Presidente.
  3. La Commissione o sotto-Commissione delibera a maggioranza dei propri membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Commissione o sotto-Commissione.

Art. 6
(NORME RELATIVE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE)

  1. Sono membri della Commissione i soggetti di cui all’articolo l, comma l, del presente regolamento.
  2. Tutti i membri della Commissione di Certificazione sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d’opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di persone fisiche od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l’interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell’astenuto con un supplente.
  3. Tutti i membri della Commissione istruttoria sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione che ineriscano alla trattazione di pratiche di certificazione che direttamente riguardano interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d’opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l’interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Responsabile della Commissione istruttoria, che provvederà, di conseguenza, dandone altresì notizia al Presidente della Commissione di Certificazione.

Art. 7
(NORME IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI)

  1. Le Autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione inerente l’attività della Commissione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.
  2. Ai fini del miglior contemperamento possibile tra le esigenze di trasparenza e di imparzialità che regolano l’attività della Commissione, ed il diritto alla riservatezza delle parti istanti, la Commissione si riserva di negare al datore di lavoro/committente istante l’accesso agli atti predisposti nel corso della procedura, nel caso essi contengano dichiarazioni, come quelle rese in corso di audizione, da cui potrebbero derivare indebite pressioni per il lavoratore/collaboratore/associato in partecipazione dichiarante.
  3. Alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di audizione si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”), con particolare riferimento agli artt. 47 (“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”) e 76 (Norme penali).

Art. 8
(ISTANZA DI CERTIFICAZIONE)

  1. L’istanza di avvio della procedura di certificazione, formulata congiuntamente dalle parti interessate, è redatta per iscritto in conformità al modello e secondo le istruzioni pubblicate all’indirizzo internet http://certificazionecontratti.uniroma2.it, alla voce “Procedura di Certificazione”, “Istanze”, indicando per le strutture complesse il referente interno.

Art. 9
(REQUISITI ESSENZIALI DELL’ISTANZA)

  1. Sono requisiti essenziali dell’istanza di certificazione:
    1. l’esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
    2. un numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire eventuali comunicazioni;
    3. l’indicazione della natura giuridica, del tipo e del contenuto del contratto o atto e/o delle specifiche clausole per le quali si richiede la certificazione unitamente alla specifica qualificazione negoziate delle parti;
    4. l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
    5. l’allegazione di copia o bozza del contratto o atto, contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
    6. la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione su istanza di pari contenuto, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi;
    7. la dichiarazione dell’eventuale pendenza di un procedimento ispettivo;
    8. la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l ‘indicazione della legale qualità dei firmatari;
    9. l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari;
    10. la documentazione integrativa, come richiesta per ciascuna tipologia contrattuale nelle note pubblicate sul sito internet della Commissione di Certificazione.
  2. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla Commissione di certificazione e/o dalla Commissione istruttoria.
  3. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi abilitati dall’art. 76 d.lgs. n. 276 del 2003 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza alla Commissione.
  4. Nel caso di diniego di certificazione emesso dalla Commissione o da un altro organo abilitato dall’art. 76 d.lgs. n. 276 del 2003, una successiva istanza può essere proposta alla Commissione soltanto se fondata su presupposti e motivi diversi.

Art. 10
(PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA)

  1. L’istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione di Certificazione mediante corriere o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo che verrà assegnato e comunicato all’utenza o anche mediante consegna a mano. In quest’ ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta. Dalla data di ricezione dell’istanza ovvero della documentazione integrativa richiesta decorre il termine di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b), del decreto legislativo.
  2. Le parti hanno facoltà di consegnare l’istanza all’Ente convenzionato che provvederà a rilasciare apposita ricevuta e ad inviare tramite posta elettronica certificata, seguita da trasmissione degli originali, la relativa documentazione alla Commissione di Certificazione, il quale si assume l’obbligo di depositare senza indugio e comunque nel termine di 5 giorni dette istanze presso la Commissione di Certificazione, competente al Protocollo.
  3. Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Le istanze di certificazione non potranno essere presentate nel periodo feriale, che viene concordato dal l o al 7 gennaio, dal l o agosto al l o settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11
(COMUNICAZIONE ALLA DPL, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE)

  1. Non appena pervenuta l’istanza di certificazione alla Commissione di Certificazione, viene comunicato alla Direzione provinciale del lavoro l’inizio del procedimento ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo. Tuttavia, ai medesimi effetti, qualora la Commissione voglia richiedere alle parti interessate documentazione integrativa, la comunicazione è rinviata al momento di ricezione della relativa documentazione.
  2. Ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, del presente regolamento in merito all’accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici interessati, alla Direzione provinciale del lavoro viene fornita comunicazione «dell’inizio del procedimento» con indicazione delle parti e della loro sede, residenza o domicilio, oltre che della data di ricevimento dell’istanza da parte della Commissione e del luogo di svolgimento del rapporto la data in cui tale istanza sarà discussa, nonché indicazione del responsabile del procedimento. La comunicazione può essere effettuata anche tramite fax o posta elettronica.
  3. L’eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione di certificazione o istruttoria alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza. La segreteria della Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell’ istanza in un registro appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all’articolo 78, comma 3, del decreto decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione. Detta conservazione avviene presso gli uffici della Commissione per la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto certificato. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto. In mancanza, la cessazione dovrà intendersi come avvenuta alla data individuabile dal contratto presentato.

Art. 12
(VAGLIO PRELIMINARE)

  1. La Commissione istruttoria, nel rispetto dell’ordine di Protocollo, procede alla valutazione della completezza e idoneità delle istanze e della documentazione prodotta ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento e, qualora le stesse risultino formalmente irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando alla Commissione di certificazione la necessaria integrazione ai fini della sospensione del termine di cui a !l’articolo 78, comma 2, lett. b) del decreto legislativo. Ove lo ritenga necessario, il Responsabile della Commissione Istruttoria convoca le parti per una informate audizione.

Art. 13
(CALENDARIZZAZIONE DEI LAVORI E AUDIZIONE DELLE PARTI)

  1. Il Presidente della Commissione di Certificazione, verificata la regolarità formale, ha facoltà di incaricare la Commissione istruttoria dello svolgimento del vaglio preliminare come sopra sub art. 12 nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi; a tal fine il Presidente o il Segretario procede all’attribuzione dell’incarico alla Commissione istruttoria tramite comunicazione via fax o posta elettronica.
  2. Il Segretario della Commissione di Certificazione tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute per l’eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, nella distribuzione del carico di lavoro a una o più sotto-Commissioni ai sensi degli articoli che precedono ed ai fini della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge, salvo quanto previsto dall’articolo 10 del presente regolamento.
  3. La Commissione espleta l’audizione delle parti salvo il caso in cui la valuti non necessaria. L’audizione può realizzarsi in presenza fisica o remota con qualsiasi modalità ritenuta idonea dalla Commissione, ivi compresa la videoconferenza. Il Presidente o il Segretario provvederà alla convocazione delle parti anche tramite fax o posta elettronica, comunicando alle stesse data, ora e modalità di svolgimento dell’audizione.
  4. Nel caso in cui la Commissione deliberi l’espletamento dell’audizione delle parti, l’eventuale assenza ingiustificata o comunque ingiustificata mancata ottemperanza nelle modalità stabilite, anche di una sola delle parti rende improcedibile l’istanza.
  5. Le parti rendono personalmente l’audizione; per il datore di lavoro verrà sentito il legale rappresentante o un soggetto munito dei necessari poteri di cui agli artt. 2203 e ss. c.c.
  6. In caso di comprovate motivazioni di impedimento di una o entrambe le parti per la data indicata dalla Commissione, su richiesta di almeno una di esse, il Presidente può deliberare il rinvio dell’audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti.
  7. Alle sedute della Commissione possono partecipare con funzioni consultive le Autorità pubbliche di cui all’art. 78, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 276 del 2003. Le medesime Autorità possono presentare osservazioni alla Commissione di certificazione.

Art. 14
(CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E COMUNICAZIONI)

  1. Il Presidente o il Segretario convoca la Commissione o, se del caso, la sotto-Commissione comunicando ai membri ordinari, a mezzo posta, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l’elenco delle pratiche inserite nell’ordine del giorno.
  2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione o sotto-Commissione da parte di un membro ordinario, questo provvederà direttamente a dame comunicazione al Presidente della Commissione ed al Segretario, che, qualora non risulti raggiunto il numero minimo di membri richiesto dall’articolo 5 del presente regolamento ai fini della validità delle sedute e delle delibere, disporrà il rinvio della seduta.

Art. 15
(RELATORI)

  1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3 del presente regolamento, il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica, senza formalità, un relatore scelto tra i componenti ordinari della Commissione. II relatore predispone, sulla base del verbale della Commissione istruttoria, per ciascuna istanza pervenuta e sentita, se del caso, la Commissione istruttoria, un’apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o no dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia negoziate per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.

Art. 16
(DELIBERAZIONI E IPOTESI DI SOSPENSIONE)

  1. Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione o della sotto-Commissione, udito il relatore, deliberano a maggioranza dei presenti sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all’istanza. Il provvedimento è conforme alla deliberazione ed alle motivazioni espresse.
  2. Il procedimento rimane sospeso, senza possibilità di addivenire alla delibera da parte della Commissione, nei seguenti casi:
    1. mancata dichiarazione di disponibilità anche di una sola delle parti a fissare una data per l’audizione;
    2. mancata presentazione di una o di entrambe le parti all’audizione nella data in precedenza concordata;
    3. mancata trasmissione dei documenti integrativi o dei chiarimenti richiesti dalla Commissione per iscritto alle parti;
    4. dichiarazione scritta anche di una sola parte circa la mancanza di volontà a proseguire il procedimento.
  3. Nei casi di cui al comma 2 il procedimento verrà nuovamente avviato per effetto, rispettivamente:
    1. della successiva comunicazione della parte in merito alla propria disponibilità a fissare una data per l’audizione;
    2. della presentazione della parte in precedenza assente a successiva audizione concordata;
    3. della trasmissione dei documenti e/o chiarimenti richiesti.

Art. 17
(PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE)

  1. Sia il provvedimento di certificazione che quello di diniego, sia qualsiasi altro provvedimento la Commissione intenda adottare, per loro natura, devono essere necessariamente motivati e contenere l’indicazione dell’autorità presso la quale è possibile presentare il ricorso e del termine per presentarlo. Il provvedimento della Commissione deve indicare espressamente i propri effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali con riferimento al contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. I provvedimenti della Commissione contengono per relationem tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indicano anche gli elementi fondamentali di valutazione utilizzati. Dell’audizione delle parti e di ogni fase del procedimento è redatto verbale.
  2. La Commissione, nel deliberare sulle singole istanze, può tenere in considerazione anche il complessivo modello organizzativo utilizzato dal datore di lavoro/committente/associante in partecipazione, valutando, altresì, oltre al verbale di audizione del lavoratore/collaboratore/associato in partecipazione firmatario dell’istanza in esame:
    1. i verbali redatti da altri lavoratori/collaboratori/associati in partecipazione sentiti nella medesima occasione, in considerazione dello svolgimento, da parte di questi ultimi, di incarichi analoghi e/o complementari
    2. le precisazioni fomite in corso di istruttoria/audizione da parte datoriale/committente/associante, ove consentano di ricostruire compiutamente il modello organizzativo utilizzato e, conseguentemente, di valutare illegittimo utilizzo del tipo contrattuale adottato.
  3. Il provvedimento della Commissione viene redatto in forma scritta in triplice originale: uno rimane agli atti d’ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall’articolo 78, comma 3 del decreto legislativo, mentre gli altri due vengono consegnati o trasmessi alle parti che hanno sottoscritto l’istanza di certificazione. La trasmissione può avvenire per posta, telefax, posta elettronica, consegna a mano o procedura telematica.
  4. Gli effetti dell’atto di certificazione decorrono dalla data della sua emissione. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti o di atti non ancora adottati, gli effetti del procedimento si producono dal momento della sottoscrizione del contratto o dell’adozione dell’atto.

Art. 18
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

  1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Commissione di certificazione costituita presso il Dipartimento Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, quale titolare dei dati inerenti i sopra regolati procedimenti, informa che il trattamento dei dati medesimi, in quanto contenuti nella documentazione prodotta dalle parti istanti, è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di certificazione, assistenza e consulenza, e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
  2. La Commissione precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e della loro comunicazione alla Commissione istruttoria per l’esercizio dei compiti propri, con avviso che la conseguenza della non ammissione ai procedimenti in caso di rifiuto delle parti di fornire gli stessi.
  3. Le parti istanti godono dei diritti di cui ali’ art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che le riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione o di cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art.19
(PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO)

  1. Il presente regolamento, immediatamente esecutivo, , è pubblicato sul sito del Dipartimento Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
  2. Si rinvia a separato regolamento per la disciplina del tentativo di conciliazione.